Art. 2.
(Iscrizione).

      1. Ogni cittadino italiano ha diritto di richiedere l'iscrizione ad un partito. Lo statuto del partito prevede che la domanda di iscrizione si intende accolta ove non respinta dagli organi allo scopo preposti con atto motivato da comunicare all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.
      2. Avverso il diniego è consentito ricorso unicamente al comitato di garanzia di cui all'articolo 3, da presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego.
      3. Il comitato di garanzia di cui all'articolo 3 decide inappellabilmente, previa

 

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audizione dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso.
      4. L'iscrizione è rinnovata ogni anno alla scadenza fissata dagli organi del partito mediante versamento della quota associativa.
      5. Lo statuto del partito prevede che la quota di iscrizione debba essere versata individualmente con bonifico bancario o versamento postale.
      6. È consentito ai partiti determinare la quota di iscrizione in misura differente in rapporto a diverse categorie di cittadini.